ART. 1- Costituzione
1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Nuovo Centro” nel seguito associazione.
2. L’associazione ha sede in Via Solferino 29/A, Carate Brianza.
3. La durata è illimitata.

ART. 2 – Scopo sociale
1. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. L’associazione persegue le seguenti finalità:
a. Promuovere ed organizzare attività culturali, favorendo lo sviluppo, tra i soci e tra i cittadini in genere, di iniziative destinate alla loro formazione culturale, sociale e filosofica attraverso l’uso degli adeguati mezzi di informazione;
b. Divulgazione dei temi legati alla promozione delle varie filosofie rivolte allo sviluppo dell’individuo;
c. Formazione continua dei soci;
3. L’associazione si propone di:
a. Istituire e gestire corsi di studio, per tutti i livelli scolastici, organizzando servizi per Università e scuole di ogni grado nonché corsi di studio e prescolastici, seminari, ecc;
b. Svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
c. Organizzare gruppi di lavoro, a livello scientifico, su problemi filosofici, economici, educativi e culturale in genere;
d. Predisporre centri di documentazione, a servizio dei soci e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
e. Provvedere all’acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio di tutti i soci e di tutti gli interessati;
f. Orientare i soci ed il pubblico nel campo della editoria ed in merito a pubblicazioni di loro interesse;
g. Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d’arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
h. Favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione;
i. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, ad esclusione dell’edizione di quotidiani, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche e studi di bibliografie;
4. L’associazione, per il raggiungimento di dette finalità, potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
5. L’associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, quali, ad esempio: Comune, Provincia, Regione, nonché enti nazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

ART. 3 – Oggetto
1. L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato dirette e gratuite per fini promozione di attività culturali e filosofiche.
2. L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
3. L’associazione può cooperare con altri soggetti, enti pubblici o privati per la realizzazione delle finalità sancite nello statuto.
4. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

ART. 4 – Soci
1. Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
2. Sono soci, coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (nel seguito fondatori) e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda vieni accolta dal Consiglio Direttivo (nel seguito ordinari). Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. Criteri di ammissione:
a. Chi intende essere ammesso deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo nella quale deve essere indicato il nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o sede contenere la dichiarazione di accettazione senza riserve dello Statuto e del regolamento interno dell’associazione e pagare il contributo dell’esercizio in corso;
b. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, deve essere comunicata all’interessato e annotata sul Libro Soci;
c. Le persone giuridiche devono nominare un rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
d. Il rigetto deve essere comunicato e motivato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda;
e. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l’interessato può entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci, al quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Cause di esclusione:
a. Dimissioni volontarie;
b. Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
c. Per mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
d. Per decesso;
e. Per inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione;
f. L’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all’interessato;
5. Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’ Assemblea dei Soci, se non appositamente convocata, nella sua prima successiva convocazione.
6. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 5 – Diritti e doveri dei Soci
1. I Soci (fondatori e ordinari) hanno parità di diritti e doveri.
2. I Soci hanno i seguenti diritti:
a. Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo dell’esercizio in corso) e di votare direttamente;
b. Di conoscere i programmi, partecipare alle attività e di usufruire dei servizi dell’associazione;
c. Consegnare le dimissioni in qualsiasi momento.
d. Di rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell’associazione.
3. I soci hanno i seguenti obblighi:
a. Di osservare, rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti dell’associazione;
b. Di svolgere le attività stabilite dall’assemblea dei Soci;
c. Di seguire almeno un corso di formazione organizzato dall’associazione;
d. Di contribuire alla quota associativa annuale deliberata dall’Assemblea convocata per l’approvazione dl bilancio preventivo.

ART. 6 – Organi sociali
1. Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
a. Assemblea generale dei Soci;
b. Consiglio Direttivo;
c. Presidente;
d. Revisore Unico.

ART. 7 – Assemblea generale dei Soci
1. L’assemblea è costituita da tutti i Soci dell’associazione ed è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
2. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto tramite e mail o con altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’Assemblea.
3. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno.
4. L’assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci ai sensi dell’articolo 20 del codice civile.
5. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente il luogo in cui si svolge nonché i luoghi ad esso collegati per via telematica, la data e l’ora di prima convocazione, le materie dell’ordine del giorno, potrà essere prevista anche una data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
6. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 8 – Assemblea ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:
a. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
b. Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente,
c. Nomina del revisore unico;
d. Approvazione di eventuali regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
e. Altri argomenti assegnati dalla Legge o dallo Statuto.
2. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, qualunque sia la parte dei Soci intervenuta, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto e non è ammessa la delega.

ART.9 – Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:
a. Modifiche dell’atto costituivo e dello Statuto;
b. Scioglimento dell’associazione.
2. L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei Soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, qualunque sia la parte dei Soci intervenuta, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART. 10 – Consiglio Direttivo
1. L’Assemblea generale dei Soci elegge il Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre ed un massimo di undici membri eletti tra i soci, che abbiano almeno un anno di anzianità nell’associazione, per la durata di un anno e rieleggibili.
2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo della quota sociale.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Consiglio amministra, cura la gestione, ordinaria e straordinaria dell’associazione esegue le delibere dell’assemblea, inoltre:
a. Redige il bilancio consuntivo, preventivo e il rendiconto gestionale annuale e la loro presentazione all’assemblea;
b. La nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione;
c. Compila eventuali regolamenti, per il funzionamento dell’associazioni, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’assemblea;
d. Predispone il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea.;
e. Autorizza le spese;
f. Accoglie, delibera le domande di iscrizione e delibera circa le azioni disciplinari, in merito all’esclusione dei Soci;
g. Nominare all’occorrenza, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
h. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
i. Curare la gestione di tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati
6. Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità dell’articolo 10 comma 1.

ART. 11 – Presidente
1. Il Presidente ha il compito di:
a. Rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
b. Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
c. Deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
d. Deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.
2. Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni, il solo intervento del Vicepresidente per i trezi prova dell’impedimento del Presidente.

ART.12 – Revisore unico
1. Il Revisore unico è nominato dall’assemblea dei soci, può essere eletto anche tra i non soci. Dura in carica per due anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo.
2. Il revisore, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:
a. Verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
b. Verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;
c. Verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
d. Verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;

ART. 13 – Le entrate della associazione
1. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a. Contributi dei soci;
b. Contributi di privati;
c. Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. Contributi di organismi internazionali;
e. Donazioni o lasciti testamentari;
f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
g. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. I fondi possono essere depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 – Bilancio
1. L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione otto giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
2. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ART. 25 – Durata
1. La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 26 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.